Capo II
Art. 120
Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e telefonico
In vigore dal 24 mag 1974
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni dell'.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei servizi si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso l'istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dell' del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del capitale garantito dalla relativa polizza sarà stabilita con il regolamento di esecuzione previsto dall' del presente testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-120