Titolo IX
Art. 137
203 / 275Trattamento economico di sfollamento
In vigore dal 24 mag 1974
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonché nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell', siano a carico dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-137