Titolo IV

Art. 23

Determinazione dell'imponibile

In vigore dal 1 gen 1974
Per la determinazione del reddito complessivo imponibile dei soggetti indicati alla lettera d) dell' si applicano, con riferimento ai redditi prodotti nel territorio dello Stato, le disposizioni del titolo II se si tratta di società o di enti, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e le disposizioni del titolo III se si tratta di enti, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-23

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