Titolo IV

Art. 22

Reddito complessivo imponibile

In vigore dal 29 mar 1975
Il reddito complessivo imponibile delle società e degli enti indicati alla lettera d) dell' è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorchè non conseguite attraverso le stabili organizzazioni. Per gli enti, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali si tiene conto, agli effetti dei precedenti commi, soltanto dei redditi indicati nell' del presente decreto. I redditi derivanti da prestazioni artistiche e professionali effettuate nel territorio dello Stato concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-22

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