Titolo IV
Art. 22
Reddito complessivo imponibile
In vigore dal 29 mar 1975
Il reddito complessivo imponibile delle società e degli enti indicati alla lettera d) dell' è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorchè non conseguite attraverso le stabili organizzazioni.
Per gli enti, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali si tiene conto, agli effetti dei precedenti commi, soltanto dei redditi indicati nell' del presente decreto.
I redditi derivanti da prestazioni artistiche e professionali effettuate nel territorio dello Stato concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-22