Titolo IV

Art. 24

Compensazione tra perdite e utili di diversi periodi di imposta

In vigore dal 1 gen 1974
La disposizione dell', relativa alla compensazione tra perdite e utili di diversi periodi d'imposta, si applica soltanto alle società e agli enti diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-24

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo