Titolo IV
Art. 24
Compensazione tra perdite e utili di diversi periodi di imposta
In vigore dal 1 gen 1974
La disposizione dell', relativa alla compensazione tra perdite e utili di diversi periodi d'imposta, si applica soltanto alle società e agli enti diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-24