Titolo V
Art. 29
Imposte arretrate
In vigore dal 1 gen 1974
Le imposte deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle società ai sensi della lettera b) del secondo comma dell'art. 148 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute per gli anni anteriori al 1974, sono ammesse in deduzione dal reddito complessivo imponibile, per la metà del loro ammontare, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli in cui sono iscritte.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-29