Titolo V
Art. 30
Interessi delle obbligazioni
In vigore dal 1 gen 1974
Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto concorrono a formare il reddito complessivo imponibile per metà del loro ammontare.
La riduzione di cui al comma precedente non si applica nei confronti delle società ed enti finanziari, compresi quelli a prevalente partecipazione statale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-30