Titolo V
Art. 26
Abolizione di altri tributi
In vigore dal 1 gen 1974
Con effetto dal 1 gennaio 1974 sono aboliti i tributi indicati nell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e sono abrogate le disposizioni relative ai tributi stessi e ogni altra disposizione, non compatibili con quelle del presente decreto.
Per quanto concerne i rapporti tributari in corso valgono le disposizioni dell'art. 83 del predetto decreto, salvo il disposto dei successivi articoli di questo titolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-26