Titolo V

Art. 28

Perdite di precedenti esercizi

In vigore dal 1 gen 1974
I soggetti tassabili in base al bilancio secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto possono portare in diminuzione del reddito complessivo imponibile, fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate, le perdite relative a periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1973, determinate ai sensi dell' del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo