Titolo II
Art. 12
Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali
In vigore dal 1 gen 1974
Nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti di cui alle lettere a) e b) dell' si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla distribuzione ai soci, associati o partecipanti, nonché delle minusvalenze iscritte in bilancio in conseguenza delle valutazioni di cui agli articoli 62 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-12