Titolo II
Art. 14
Altri componenti negativi
In vigore dal 1 gen 1974
Per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell', che hanno emesso obbligazioni o titoli similari, l'eventuale differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza della emissione è deducibile in ciascun periodo d'imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-14