Titolo II

Art. 14

Altri componenti negativi

In vigore dal 1 gen 1974
Per le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell', che hanno emesso obbligazioni o titoli similari, l'eventuale differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza della emissione è deducibile in ciascun periodo d'imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-14

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