Titolo II

Art. 11

Componenti positivi dell'imponibile

In vigore dal 1 gen 1974
Nella determinazione del reddito imponibile delle società e degli enti di cui alle lettere a) e b) dell' si tiene conto degli utili ovunque prodotti, indipendentemente dalla loro destinazione. I sopraprezzi di emissione e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-11

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