Titolo II

Art. 15

Trasformazione della società

In vigore dal 1 gen 1974
Agli effetti degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del terzo comma dell' del presente decreto la trasformazione della società da uno ad altro dei tipi indicati nell'art. 2200 del codice civile non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali, ancorchè risultanti dalla relazione di stima prescritta dall'art. 2498 dello stesso codice, salva la applicazione delle disposizioni dell' nell'ipotesi ivi prevista. Nel caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società in nome collettivo o in accomandita semplice il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-15

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