Titolo III
Art. 20
Componenti positivi dell'imponibile
In vigore dal 2 mar 1983
Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di attività commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'. Si considerano latte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto, fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Sono considerate in ogni caso commerciali le seguenti attività: a) cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive, cedute prevalentemente ai propri associati; b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; e) trasporto e deposito di merci;
f) trasporto di persone; g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; h) servizi portuali e aeroportuali; i) pubblicità commerciale; l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono invece considerate attività commerciali: la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati esclusivamente al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative non aventi fini di lucro, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Non sono considerate attività commerciali le cessioni degli atti e delle pubblicazioni parlamentari poste in essere dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.
Le plusvalenze patrimoniali concorrono a formare il reddito imponibile soltanto se sono state realizzate mediante operazioni speculative ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o mediante cessione di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate.
Delle sopravvenienze attive si tiene conto soltanto se inerenti a tali attività.
Note all'articolo
- Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 4) che la presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1974.
- Il D.P.R. 28 dicembre 1982, n.954 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1974.
- Il D.L. 30 dicembre 1982, n.953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n.53, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1974.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-20