Titolo II

Art. 18

Imprese di assicurazione

In vigore dal 1 gen 1974
Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione sono deducibili: a) gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare la riserva matematica per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, in misura non superiore a quella indicata dall' del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; b) gli accantonamenti destinati a costituire la riserva premi per i rischi diversi da quelli sulla vita che sono in corso al termine del periodo d'imposta, in misura non superiore all'importo delle frazioni di premio e delle annualità dei premi di competenza dei periodi d'imposta successivi oppure nella misura minima indicata dall'art. 60 del testo unico indicato alla precedente lettera a); c) gli accantonamenti destinati a costituire la riserva per i sinistri avvenuti e non ancora liquidati in misura non superiore a quella risultante da una prudente valutazione tecnica effettuata in base ad elementi obiettivi. Le provvigioni dovute per l'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo stesso e nei due successivi. Tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita le provvigioni sono anche ammesse in deduzione, per l'intero ammontare, nel periodo d'imposta in cui sono stati stipulati i contratti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-18

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