Titolo III
Art. 21
Componenti negativi dell'imponibile
In vigore dal 1 gen 1974
Le minusvalenze patrimoniali sono deducibili dal reddito complessivo degli enti indicati alla lettera c) dell' soltanto se si sono verificate in dipendenza della cessione di beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate.
Gli altri costi e oneri, compresi gli interessi passivi, sostenuti nell'esercizio di attività i cui redditi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile sono deducibili a norma delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, relative al reddito d'impresa se le attività stesse sono gestite distintamente e con contabilità separata.
In mancanza della contabilità separata i costi e gli oneri sostenuti dall'ente, compresi gli interessi passivi ed escluse le minusvalenze di cui al primo comma, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'ammontare globale di tutti i ricavi e proventi. Ai fini del rapporto si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali, delle sopravvenienze attive e dei proventi immobiliari indicati nel secondo comma dell'art. 52 del predetto decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-21