Titolo III
Art. 19
Reddito complessivo imponibile
In vigore dal 1 gen 1974
Per gli enti di cui alla lettera c) dell' il reddito complessivo imponibile è formato soltanto dai redditi fondiari o di natura fondiaria, dai redditi di capitale e dai redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività commerciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-19