Titolo II

Art. 13

Accantonamenti per operazioni e concorsi a premio

In vigore dal 31 dic 1980
Nella determinazione del reddito imponibile delle società ed enti di cui alle lettere a) e b) dell' gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio sono ammessi in detrazione a norma dei successivi commi. Per le operazioni a premio l'accantonamento è deducibile in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore al settanta per cento del valore degli impegni assunti nel periodo stesso. Gli accantonamenti devono affluire in appositi fondi distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzati al termine del quarto esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito di tale periodo. Gli accantonamenti per i concorsi a premio dedotti in un periodo d'imposta e non utilizzati a copertura degli oneri cui si riferiscono concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d'imposta in cui i premi dovevano essere corrisposti.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, ha disposto (con l'art. 45, comma 5) che le disposizioni dell'art. 39 (il quale ha modificato il presente articolo) si applicano dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1980.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-13

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