Titolo V

Art. 31

Società ed enti finanziari

In vigore dal 1 gen 1974
Agli effetti del secondo comma dell' e del secondo comma dell' si considerano finanziari, fino a quando non sarà diversamente stabilito, le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che restano a tal fine in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;598#art-31

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