Titolo II

Art. 21

Redditi fondiari

In vigore dal 1 gen 1974
Per redditi fondiari si intendono i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-21

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