Titolo II
Art. 21
Redditi fondiari
In vigore dal 1 gen 1974
Per redditi fondiari si intendono i redditi inerenti ai terreni e
ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio.
I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-21