Titolo I

Art. 19

Applicazione dell'imposta ai non residenti

In vigore dal 31 dic 1980
Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti: 1) i redditi fondiari; 2) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti; 3) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato o prestato all'estero nell'interesse dello Stato e di altri enti pubblici, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), b) e c) dell'; 4) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato; 5) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; 6) i redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso; 7) le plusvalenze di cui alla lettera a) dell' percepite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende situate nel territorio dello Stato e i compensi di cui alla lettera b) dello stesso articolo percepiti in dipendenza del rilascio di immobili situati nel territorio dello Stato; 8) i redditi delle società o associazioni di cui allo imputabili a soci non residenti a norma dello stesso articolo. 9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di Fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonché per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili; 10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di società a responsabilità limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile. Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell' e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-19

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