Titolo I

Art. 18

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

In vigore dal 31 dic 1980
Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta nè l'esenzione, la detrazione è ammessa fino a concorrenza del 90 per cento di detta quota per i redditi d'impresa e tino a concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. La detrazione deve essere richiesta a pena di decadenza nella dichiarazione relativa all'anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva. Se l'imposta dovuta in Italia per l'anno nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se sia già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. Se l'ammontare detraibile è superiore a quello dell'imposta liquidata per l'anno per il quale compete la detrazione, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-18

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