Titolo I

Art. 20

Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti

In vigore dal 6 mar 1986
Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo o separatamente sui singoli redditi a norma degli articoli precedenti, salvo il disposto dei seguenti commi. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e al secondo comma dell'. Le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non competono.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo