Titolo I
Art. 20
20 / 93Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
In vigore dal 6 mar 1986
Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito
complessivo o separatamente sui singoli redditi a norma degli articoli precedenti, salvo il disposto dei seguenti commi.
Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui
alle lettere a), b) e c) del primo comma e al secondo comma dell'.
Le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non
competono.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-20