Titolo II

Art. 25

Variazioni del reddito dominicale

In vigore dal 1 gen 1974
Danno luogo a variazione del reddito in aumento: a) il miglioramento della qualità di coltura o della classe del terreno; b) il passaggio a carico dello Stato o di altri enti pubblici di spese già gravanti sui possessori per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo. Danno luogo a variazione del reddito in diminuzione: a) la sostituzione della qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni; c) il passaggio a carico dei possessori di spese già gravanti sullo Stato o su altri enti pubblici per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. Le variazioni indicate nei precedenti commi danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualità o classi già esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe più prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualità di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purchè in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditività diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualità e classi, secondo le norme della legge catastale. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie può essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro per le finanze, su richiesta della commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso su conforme parere della commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualità e classi in sostituzione di quelle esistenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-25

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