Titolo II
Art. 26
Denuncia e decorrenza delle variazioni
In vigore dal 1 gen 1974
Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma
dell' devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell' e hanno effetto da tale anno.
Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono
verificati i fatti indicati nel secondo comma dell' se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'
hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-26