Titolo II

Art. 26

Denuncia e decorrenza delle variazioni

In vigore dal 1 gen 1974
Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma dell' devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell' e hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel secondo comma dell' se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata. Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell' hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-26

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