Titolo II
Art. 31
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
In vigore dal 1 gen 1974
Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'
il reddito agrario dei fondi rustici di cui all'ultimo comma dello stesso articolo non concorre a formare il reddito complessivo del possessore o dell'affittuario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-31