Titolo II

Art. 31

Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali

In vigore dal 1 gen 1974
Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell' il reddito agrario dei fondi rustici di cui all'ultimo comma dello stesso articolo non concorre a formare il reddito complessivo del possessore o dell'affittuario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-31

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