Titolo II
Art. 34
Determinazione del reddito dei fabbricati
In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito medio
ordinario, al netto delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra eventuale spesa o perdita, ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana. Il reddito medio ordinario è determinato, secondo le norme della legge catastale, mediante l'applicazione delle tariffe di estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione è disposta con decreto del Ministro per le finanze su parere conforme della commissione censuaria centrale e può essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui è stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.
Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto
è determinato, fino all'iscrizione, comparativamente a quello delle unità similari già iscritte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-34