Titolo II
Art. 37
Fabbricati di nuova costruzione
In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare
il reddito complessivo a partire dal periodo d'imposta nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-37