Art. 37 · Fabbricati di nuova costruzione
Titolo II

Art. 37

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Fabbricati di nuova costruzione

In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo a partire dal periodo d'imposta nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-37