Titolo II

Art. 39

Costruzioni rurali

In vigore dal 1 gen 1974
Non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono e destinate: a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché delle persone di famiglia conviventi a loro carico; b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) dell' e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui al secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-39

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