Titolo II
Art. 39
Costruzioni rurali
In vigore dal 1 gen 1974
Non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle
costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono e destinate:
a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione
della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché delle persone di famiglia conviventi a loro carico;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) dell'
e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;
d) alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di
manipolazione e trasformazione di cui al secondo comma dell'.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-39