Titolo III
Art. 43
Determinazione del reddito
In vigore dal 1 gen 1974
I redditi di capitale sono determinati nella misura risultante dai
relativi titoli e senza alcuna deduzione.
Per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi,
nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile, salvo prova contraria, anche se dal titolo gli interessi non risultano convenuti o risultano convenuti in misura inferiore. La presunzione non vale per le somme versate dai soci alla società in conto capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione, sempre che la società sia regolarmente costituita in uno dei tipi indicati dall'art. 2200 del codice civile e i versamenti siano fatti in base a formale deliberazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-43