Titolo IV
Art. 46
Reddito di lavoro dipendente
In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro
prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli
assegni ad esse equiparati e le indennità e altre somme di cui alla lettera e) dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-46