Titolo IV

Art. 49

Reddito di lavoro autonomo

In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito di lavoro autonomo è quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera, c) del terzo comma dell'. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attività diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili; b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice; c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le indennità di cui alle lettere f) e g) dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-49

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