Titolo V

Art. 52

Determinazione del reddito

In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito d'impresa è costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite con le variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni di questo titolo. Nella determinazione degli utili netti non si tiene conto delle perdite relative ai cespiti che fruiscono di esenzione nè dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nè dei proventi e dei costi relativi agli immobili indicati nell' che non costituiscano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa. I redditi di tali immobili concorrono a formare il reddito di impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del titolo 11. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-52

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