Titolo V

Art. 57

Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali

In vigore dal 1 gen 1974
Nella determinazione del reddito d'impresa si tiene conto: a) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dal mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi d'imposta nonché di quelle costituite da oneri o maggiori oneri sostenuti in relazione a ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi di imposta; b) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dalla eliminazione totale o parziale di attività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta; c) delle minusvalenze patrimoniali conseguenti alle cessioni e alle altre operazioni considerate nell', determinate con gli stessi criteri ivi stabiliti per la determinazione delle plusvalenze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-57

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