Titolo V
Art. 57
Perdite, sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali
In vigore dal 1 gen 1974
Nella determinazione del reddito d'impresa si tiene conto:
a) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dal
mancato conseguimento di ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi d'imposta nonché di quelle costituite da oneri o maggiori oneri sostenuti in relazione a ricavi e proventi imputati al conto dei profitti e delle perdite in precedenti periodi di imposta;
b) delle perdite e delle sopravvenienze passive derivanti dalla
eliminazione totale o parziale di attività iscritte in bilancio in precedenti periodi d'imposta;
c) delle minusvalenze patrimoniali conseguenti alle cessioni e
alle altre operazioni considerate nell', determinate con gli stessi criteri ivi stabiliti per la determinazione delle plusvalenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-57