Titolo V
Art. 61
Altri costi e oneri
In vigore dal 8 nov 1981
Le imposte sul reddito e quelle per le quali è prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento o ha inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni annuali, agli accertamenti degli uffici o alle decisioni delle commissioni tributarie.
I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono
deducibili se e nella misura in cui sono corrisposti in base a formale deliberazione dell'associazione e con carattere di periodicità.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 NOVEMBRE 1982, N. 626.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-61