Titolo V

Art. 66

Accantonamenti per rischi su crediti

In vigore dal 5 giu 1979
Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell' o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione è ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non è ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento. Le perdite su crediti verificatesi nel periodo di imposta sono deducibili ai sensi dell' limitatamente alla parte non compensata dagli accantonamenti. Se in un periodo di imposta l'ammontare globale dell'accantonamento risulta superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti l'eccedenza concorre a formare il reddito del periodo stesso. Per le aziende e gli istituti di credito restano fermi, fino al riassorbimento, i maggiori accantonamenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell' della legge 27 luglio 1962, n. 1228. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1975, N. 683. Gli accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora sono deducibili in ciascun periodo di imposta, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui al primo comma, fino a concorrenza dell'ammontare dei crediti stessi imputato al conto dei profitti e delle perdite. Si applicano le disposizioni del secondo comma, calcolando l'eccedenza con riferimento all'intero ammontare dei crediti per interessi di mora risultante in bilancio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-66

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