Titolo I
Art. 2
Soggetti passivi
In vigore dal 17 apr 1977
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato,....
Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per più di sei mesi dell'anno, nonché i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici.
I non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 14-15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1a s.s. 21/07/1996, n. 191) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) ), nelle parti in cui le relative norme dispongono: a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta; b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973; c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche' per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973; d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-2