Titolo I

Art. 7

Periodo d'imposta

In vigore dal 1 gen 1974
L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta è regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto stabilito nei successivi per i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-7

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