Titolo I

Art. 9

Determinazione dei redditi e delle perdite

In vigore dal 1 gen 1974
I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi titoli, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. Per la determinazione dei redditi e delle perdite, se la legge non dispone diversamente: a) non si tiene conto dei crediti esigibili non ancora riscossi e dei debiti scaduti non ancora pagati; b) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti, ovvero secondo quello del giorno in cui si considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo; c) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio, alle tariffe professionali e ai listini di borsa, tenendo conto degli sconti d'uso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-9

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