Titolo I
Art. 11
Determinazione dell'imposta.
In vigore dal 6 mar 1986
L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell', le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento;
oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento;
oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire 62 per cento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-11