Art. 11 · Determinazione dell'imposta.
Titolo I

Art. 11

11 / 93

Determinazione dell'imposta.

In vigore dal 6 mar 1986
L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell', le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 6 milioni di lire 12 per cento; oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento; oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento; oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento; oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento; oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento; oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento; oltre 600 milioni di lire 62 per cento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-11