Titolo I

Art. 16

Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente.

In vigore dal 6 mar 1986
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di L. 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresì una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di L. 156.000. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni. Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell' e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo