Titolo I

Art. 17

Scomputo delle ritenute d'acconto

In vigore dal 1 gen 1974
Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Se l'ammontare delle ritenute è superiore a quello della imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-17

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