Titolo I
Art. 17
Scomputo delle ritenute d'acconto
In vigore dal 1 gen 1974
Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente.
Se l'ammontare delle ritenute è superiore a quello della imposta
dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-17