Titolo II
Art. 22
Reddito dominicale dei terreni
In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito dominicale è quello che deriva dal possesso, a titolo
di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attività commerciali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-22