Titolo II

Art. 22

Reddito dominicale dei terreni

In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito dominicale è quello che deriva dal possesso, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attività commerciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-22

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