Titolo II
Art. 24
Determinazione del reddito dominicale
In vigore dal 1 gen 1974
Il reddito dominicale è costituito dalla parte dominicale del
reddito medio ordinario, ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole di cui al successivo , ed è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo e delle deduzioni per spese di irrigazione e per spese di manutenzione delle opere di difesa, bonifica e scolo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.
Le tariffe d'estimo e le deduzioni sono sottoposte a revisione
quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione nonché nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni.
La revisione è disposta con decreto del Ministro per le finanze,
su parere conforme della commissione censuaria centrale, e può essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualità e classi.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati.
Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-24