Titolo I

Art. 12

Redditi soggetti a tassazione separata

In vigore dal 8 feb 1987
L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non sono componenti del reddito d'impresa: a) plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, determinate a norma dell'; b) indennità percepite per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nonché compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione; c) valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute, o aumento del valore nominale delle azioni o quote già possedute, se costituenti reddito ai sensi degli ; d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le indennità di cui alle lettere a) e d) dell'; e) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell', anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile; f) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia; g) indennità percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 16-17 aprile 1985, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 24/04/1985, n. 97-bis) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.597 (istituzione e disciplina dell'IRPEF), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-12

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