Titolo III
Art. 41
Reddito di capitale
In vigore dal 1 gen 1974
Costituiscono reddito di capitale:
a) i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti
impiegati in modo che ne derivi un reddito in misura definita;
b) gli interessi e altri redditi derivanti da depositi e conti
correnti;
c) i redditi derivanti dalla partecipazione in società, enti,
associazioni e altre organizzazioni, escluse quelle indicate nell', nonché i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato, salvo il disposto della lettera c) dell';
d) gli interessi, premi e altri redditi derivanti da obbligazioni
e titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni;
e) gli interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a
titolo di risarcimento di danni o di penale per inadempienza contrattuale;
f) i compensi per prestazioni di garanzie e di fideiussioni;
g) i premi, diversi da quelli su titoli, e le vincite delle
lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse;
h) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni
altra rendita o provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-41