Titolo III

Art. 41

Reddito di capitale

In vigore dal 1 gen 1974
Costituiscono reddito di capitale: a) i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in misura definita; b) gli interessi e altri redditi derivanti da depositi e conti correnti; c) i redditi derivanti dalla partecipazione in società, enti, associazioni e altre organizzazioni, escluse quelle indicate nell', nonché i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualità di associato, salvo il disposto della lettera c) dell'; d) gli interessi, premi e altri redditi derivanti da obbligazioni e titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni; e) gli interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a titolo di risarcimento di danni o di penale per inadempienza contrattuale; f) i compensi per prestazioni di garanzie e di fideiussioni; g) i premi, diversi da quelli su titoli, e le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse; h) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altra rendita o provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-41

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