Titolo II

Art. 40

Immobili adibiti ad attività commerciali

In vigore dal 1 gen 1974
I redditi degli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali da parte del loro possessore o da parte del soggetto cui sono imputabili i redditi del possessore o da parte di soggetti i cui redditi sono imputabili al possessore a norma dell', e quelli degli immobili posseduti da società in nome collettivo e in accomandita semplice, non sono considerati redditi fondiari e concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;597#art-40

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